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ACU: Possibile pagamento rateale delle bollette anche dopo la scadenza

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Una ottima notizia per i consumatori che, a causa della crisi, sempre più spesso sono a volte nella condizione di dover pagare in ritardo le bollette, rischiando il distacco dell’utenza.

Grazie alle nuove disposizioni dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, approvate con la Delibera n.258 del 29 maggio scorso, le bollette della luce e del gas saranno rateizzabili anche dopo la scadenza permettendo così la dilatazione dei tempi a disposizione per i consumatori e rafforzando le garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora.
In particolare è previsto un allungamento delle tempistiche per la richiesta di rateizzazione: può infatti avvenire entro i 10 giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, vale a dire entro 30 giorni dall’emissione bolletta, in luogo degli attuali 20 giorni.
Tale tempo ulteriore viene concesso anche nei casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.
Nel caso di costituzione in mora, invece, la tempistica si dilata in caso di morosità reiterata (vale a dire le richieste di sospensioni effettuate nei 90 giorni successivi alla prima). Ad esempio, il termine minimo per provvedere al pagamento non può essere inferiore a 10 giorni dall’emissione della comunicazione di costituzione in mora (in luogo di un tempo minimo di circa 20 giorni nei casi di morosità non reiterate).
In pratica, in caso di bollette non pagate, il gestore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente per raccomandata una comunicazione di messa in mora riportando la nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura (termine che non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi calcolati dall’ultimo giorno utile per il pagamento).
Inoltre, a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il gestore non potrà richiedere la sospensione della fornitura.
Innovazione questa, che dovrebbe risolvere l’annoso problema della sospensione della fornitura per morosità quando il cliente non riceve la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento.
Il garante ha anche imposto ai gestori che, prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, debbano comunque rispondere ai reclami scritti. Tuttavia, per ricevere delle risposte corrette e trasparenti occorre pazientare ancora, perché gestori e associazioni dei consumatori stanno elaborando nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle stesse risposte.
Sul fronte degli indennizzi, in caso di mancato rispetto delle regole, ai cliente dovranno essere corrisposti : 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il gestore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste.
In questi casi, inoltre, non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.
Infine, sempre in tema di tutele e trasparenza, dal primo settembre il gestore, anche se si avvale di un altro operatore per i rapporti col distributore, sarà obbligato a integrare il contratto con nuove previsioni a tutela del cliente e della continuità del servizio.
Pertanto alla luce delle nuove disposizioni invitiamo i consumatori non solo a prestare molta attenzione, ma anche di rivolgersi presso gli sportelli dell’ ACU Associazione Consumatori Umbria, le cui sedi territoriali sono reperibili sul sito, al fine di ricevere adeguata assistenza e consulenza.

Avv. Antonella Di Donato
Associazione Consumatori
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