Da anni le associazioni di consumatori denunciano l’uso scorretto di tali dispositivi
La sicurezza della circolazione è una cosa seria e riguarda tutti, pertanto non può passare sotto silenzio il discutibile posizionamento lungo il bordo delle nostre strade delle colonnine Speed Check. Non mettiamo in dubbio la bontà delle intenzioni, ma questo non basta a giustificare un’operazione a dir poco sbrigativa, che invece avrebbe richiesto e richiede soluzioni più ponderate e – cosa non secondaria – meno pericolose, rispettose del Codice della Strada e in linea con le indicazioni del Ministero dei Trasporti.
Da più parti in questi anni – e stampa e tv ne hanno data ampia informazione – è stato sottolineato come l’uso corretto di tali strumenti, volti a limitare la velocità, sia circoscritto ad autostrade, superstrade e strade ad alto scorrimento, con carreggiate indipendenti e separate da spartitraffico. In osservanza del Codice della Strada, non ha senso invece l’istallazione lungo strade comunali e provinciali:
- scorretto è infatti l’utilizzo di tali contenitori vuoti ad uso meramente deterrente, da parte dei Comuni che li hanno usati in ambito urbano;
- scorretto è l’utilizzo delle stesse colonnine anche quando contengano autovelox, a meno che non vi sia anche la presenza di agenti in grado di contestare immediatamente l’infrazione;
- scorretto e poco sicuro il posizionamento degli Speed Check, quando non risponda al doppio criterio della visibilità e della massima sicurezza dei veicoli in transito: auto, moto, biciclette
A Città della Pieve queste regole sono rispettate?
La scelta della giunta pievese ignora il pronunciamento del Ministero dei Trasporti, anche questo ampiamente diffuso: con circolare del 24 luglio 2012 e con parere del 30 settembre 2013 – quest’ultimo in risposta all’associazione di consumatori Globo di Alessandria, il Ministero ha precisato che “I manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna omologazione ovvero approvazione, ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice e dell’art. 192 c. 2 ovvero c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
Il Ministero ha chiarito anche un altro aspetto fondamentale, del quale i Comuni devono tenere conto: “Nel caso di installazione a bordo strada deve essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo e pertanto esiste l’opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta”.
Ma, allora, che investimento è questo? Si poteva pensare a soluzioni più adatte, perché la sicurezza sta a cuore a ciascuno di noi, ma altrettanto ci sta a cuore un uso corretto delle risorse pubbliche. Forse ci sarebbe voluta una valutazione più attenta e meno frettolosa, un confronto con altre soluzioni già collaudate e un po’ più di attenzione alle norme.
da www.pieveditutti.it