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Una sentenza da il via al “Piano del Consumatore” per Equitalia

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ACU Umbria. Associazione Consumatori e Utenti

Dopo tantissime sollecitazioni delle Associazioni dei consumatori, negli ultimi giorni ha fatto scalpore una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA) che ha approvato uno dei primi “piani del consumatore” in Italia consentendo ad una impiegata in cassa integrazione di risolvere definitivamente una situazione debitoria complessa. Nella fattispecie, la signora si è vista ridurre il proprio debito nei confronti di Equitalia da 86.000 Euro a 11.000 proprio avvalendosi del sopradetto piano.

La sentenza è destinata a fare giurisprudenza, spiega l’avv. Antonella Di Donato di ACU UMBRIA , in quanto “è la prima volta che un giudice ha ridotto l’ammontare di una cartella della società di riscossione non essendo la signora in grado di pagare una cifra maggiore di quella stabilita.”

Il Tribunale ha applicato la legge 27/01/2012 n.3 poi modificata con il D.L. 18/10/2012 n. 179 che riconosce la possibilità di rinegoziare il debito con i creditori attraverso il cosiddetto “piano del consumatore” che ha come obiettivo quello di permettere ai debitori in situazioni critiche di riacquistare un ruolo attivo nell’economia e nella società” permettendo di sospendere tutte le procedure esecutive (sia quelle già in corso, sia quelle che devono partire) e di sanare i propri i debiti senza doverli per forza ripagare interamente.

Tuttavia per accedere alla procedura occorrono determinati requisiti, nonché condizioni che dipendono soprattutto dal soggetto, dalla sua buona fede e dal tipo di debito. Possono fare richiesta della procedura i consumatori, cioé le persone fisiche che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, che si trovano in sovraindebitamento.

Inoltre è necessaria la così detta “buona fede” del consumatore, ovvero il debito non deve essere cagionato per “colpa” del medesimo, ma dipendere da cause sopravvenute a lui non imputabili, e soprattutto, la procedura non può essere richiesta se è già stata utilizzata nei 5 anni precedenti.

L’accordo poi deve essere scritto da un professionista (avvocato, notaio, commercialista) che ha il compito di assistere il debitore sia nell’elaborazione del piano di ristrutturazione sia nella formulazione della proposta ai creditori, ma anche di verificare la veridicità dei dati e attestare la fattibilità del piano.

Una volta completato, tale piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per ricevere il vaglio da parte del giudice. A questo punto verrà fissata un’udienza in Tribunale ove i creditori possono fare le loro osservazioni e contestazioni. Spetta poi al giudice la decisione finale sull’ammissibilità del piano; se il giudice ritiene il piano fattibile e il consumatore meritevole, omologa l’accordo e, di conseguenza, tutte le procedure esecutive verranno sospese.

ACU UMBRIA si rende pertanto disponibile ad offrire adeguata consulenza ed assistenza a tutti coloro che necessitano di informazioni al riguardo.

Avv. Antonella Di Donato