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Comune di Città della Pieve. Rettificata e chiarita l’ordinanza sulle bevande

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dal Giornale on line del Comune.

ORDINANZA PER LA SICUREZZA 96/17
Considerati i tanti dubbi interpretativi sollevati e dopo un confronto con il locale Comando Compagnia Carabinieri ho chiesto agli uffici di modificare il testo del provvedimento adottato di divieto di vendita di contenitori in vetro o lattine togliendo il divieto per i contenitori di plastica e specificando che l’ordinanza vige durante le manifestazioni pubbliche (Trasimeno Blues e Palio), per il capoluogo e per i soli esercizi commerciali.

Di seguito il testo integrale.

Fausto Scricciolo

 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 03-08-2017

IL SINDACO

RILEVATO che nel periodo estivo, in occasione delle numerose manifestazione di carattere culturale, sociale e sportivo, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche vie e piazze e nelle aree verdi, determinando serio pericolo per l’incolumità e particolarmente per bambini, anziani ed animali domestici, abituali frequentatori di giardini e piazze;

TENUTO CONTO delle numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano l’abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro e lattine nelle vie e piazze pubbliche e condotte che comportano anche il lancio di bottiglie di vetro e lattine;

CONSIDERATO che tali problematiche si concentrano nelle ore pomeridiane, serali e notturne, in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione, nei pressi delle attività commerciali ed in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti;

RITENUTO che le deprecabili condotte sopra descritte, associate all’affollamento del centro abitato, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce la probabilità di atti illeciti contro la persona ed il patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire a tutela dell’incolumità e sicurezza pubblica vietando: la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in Ordinanza n. 96 del Registro Generale del 03-08-2017

PRESO ATTO degli accordi intercorsi con il locale Comando Compagnia Carabinieri;

VISTA la circolare del Capo della Polizia Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017/1;

CONSIDERATA la successiva valutazione sopravvenuta dello stato dei luoghi che ha determinato alcune delle modifiche apportate;

CONSIDERATO che l’adozione del provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro urbano, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti ed antisociali;

CONSIDERATO che per mero errore materiale non venivano indicati i relativi orari di applicabilità dell’ordinanza;

RICHIAMATA l’ordinanza Sindacale n. 13/17 R.G. n. 94/17 del 31.07.2017;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare

l’art. 54, comma 4;

RITENUTO di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e sicurezza urbana;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

  1. Nel Capoluogo del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande all’interno di vie, piazze pubbliche, parchi e giardini ed aree pubbliche attrezzate quali campi sportivi, dal 05.08.2017 al 21.08.2017, durante gli orari di svolgimento delle manifestazioni come da programma pubblicato;
  2. Nel Capoluogo del territorio comunale è fatto divieto agli esercenti di pubblici esercizi (es. bar, ristoranti, pizzerie, ecc.), la vendita per asporto di bottiglie o contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande, dal 05.08.2017 al 21.08.2017, durante gli orari di svolgimento delle manifestazioni come da programma pubblicato;
  3. Il divieto di cui sopra non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente somministrazione avvenga all’interno del locale di pubblico esercizio e relative pertinenze;
  1. L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00, secondo le disposizioni contenute nella Legge 689/81, Legge sul procedimento sanzionatorio, applicando il doppio del minimo edittale;
  2. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;
  3. Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria) entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data;
  4. La presente verrà inviata alla Prefettura di Perugia, ai Carabinieri di Città della Pieve, alla Polizia Municipale di Città della Pieve ed alla segreteria del Comune di Città della Pieve per la sua pubblicazione;
  5. Il presente atto sostituisce l’Ordinanza Sindacale n. 13/17 R.G. 94/17 del 31.07.2017.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Scricciolo Fausto