“Musica e rumore” dopo le proteste, una nota del Sindaco

by redazione

 

Rassegna stampa dal giornale on line del Comune di Città della Pieve. Nel periodo estivo, ma non solo, ci sono diverse lamentele da parte di alcuni cittadini su rumori ed inquinamento acustico, soprattutto vicino ad alcuni locali, ma ormai anche in altre parti della città, per i postumi, in quest’ultimo caso delle sbronze che diventano sempre più frequenti. Su questo e le problematiche connesse è intervenuto qualche giorno fa direttamente il sindaco con la nota che sotto riportiamo. Ci piacerebbe che sul tema intervenissero anche i cittadini che hanno interesse a farlo.(N.d.R)

“Un pò di chiarezza su un argomento non può essere trattato senza un minimo di conoscenza delle norme e delle disposizioni in vigore, a partire dall’art. 659 del Codice Penale tuttora in vigore che tutela le occupazioni ed il riposo dalle persone dai rumori molesti. La musica è compagnia, è amicizia, è piacere, è divertimento , è vita. Ciò non toglie che ci sono luoghi più o meno adatti all’intrattenimento, ci sono regole e c’è il rispetto nei confronti di chi non percepisce la musica come un piacere ma come un disturbo.

La legge quadro sull’inquinamento acustico risale al 1995 e la sua applicazione era subordinata all’adozione di tutta una serie di regolamenti attuativi.Nel Comune di Città della Pieve fino all’adozione del Piano di Classificazione Acustica, che risale all’ 11/2/2009, si faceva riferimento all’art. 102 del Regolamento di Igiene adottato l’8/4/2003 che vietava qualsiasi diffusione sonora nei feriali dopo le 24 e nei festivi dopo le 1 con possibilità di rilascio deroghe.
In tale contesto era sufficiente per qualsiasi operatore delle forze dell’ordine verificare il funzionamento di un dispositivo sonoro per procedere alla relativa contestazione, senza ovviamente dover dimostrare se la diffusione sonora era disturbante oppure no.

L’art. 102 doveva rimanere in vigore fino all’avvenuta classificazione acustica del territorio comunale che, come detto, si è avuta nel 2009. Purtroppo la mancata abrogazione dell’art. 102 ha comunque dato luogo ad alcune contestazioni anche dopo la richiamata avvenuta zonizzazione acustica. Per tale motivo questa Amministrazione ne promuoveva l’abrogazione nel Consiglio Comunale del 28/1/2016. In quel Consiglio Comunale, insieme all’abrogazione dell’art. 102, con i voti della maggioranza veniva anche modificato il Piano di Classificazione Acustica proprio negli articoli relativi alle manifestazioni temporanee rumorose.

In particolare veniva superato il limite tassativo delle ore 24:00 per lo svolgimento delle attività sonore che potevano continuare pur nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97. Le contestazioni sono quindi applicabili solamente dopo aver determinato strumentalmente, da parte di tecnici competenti, l’effettivo disturbo. Viene pure semplificato il regime di deroga con due diverse tipologie. Una deroga “semplificata” che indica la capacità di contenere i livelli sonori e la durata dell’evento ed una più estesa per la quale occorre presentare una valutazione di impatto acustico con cui si dichiarino i dispositivi e le misure adottate per contendere il disturbo.

Chi organizza eventi e manifestazioni, per contenere i costi, si avvale della deroga semplificata e non richiede quasi mai autorizzazioni in deroga di orario oltre le 24:00.
Premesso quanto sopra si vuole sottolineare come le modifiche introdotte hanno semplificato la materie, ridotto i contenziosi e consentito lo svolgimento di innumerevoli concerti e manifestazioni.”

Fausto Scricciolo

 

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