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Wind “All inclusive maxi”: l’Antitrust dispone la sospensione provvisoria della tariffa

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Dopo i provvedimenti emessi a carico di Vodafone per la tariffa “Exclusive” ed a Tim per la più recente “Prime”, l’Antitrust interviene per ordinare la sospensione provvisoria della tariffa: “All Inclusive Maxi” ed il relativo addebito pari ad 1,50€ per 4 settimane che i clienti si sarebbero visti addebitare in fattura dal 29 aprile, senza aver prestato alcun consenso all’attivazione espresso e specifico.

Tale tariffa, avrebbe interessato almeno un milione di consumatori, con un potenziale guadagno per la Compagnia di circa 29 Milioni di euro.

I consumatori interessati dall’addebito, sarebbero stati quelli destinatari di un sms inviato dalla Compagnia, nella quale la stessa informava i propri clienti dell’attivazione unilaterale dell’opzione All Inclusive Maxi: la stessa avrebbe permesso di usufruire di un 1Gb internet in più rispetto all’attuale soglia di traffico a disposizione per navigare (ove disponibile) in 4G, al costo di 1,50€ in più ogni 4 settimane. Per evitare l’attivazione dell’offerta indebitamente imposta dalla Compagnia, il cliente avrebbe dovuto effettuare un’operazione per comunicare il proprio diniego.

Secondo l’Antitrust, tale condotta per i contrattualizzati dopo il 13 giugno 2014, data di entrata in vigore della maggior parte delle novità introdotte dal D.Lgs. n° 21 del 2014, si configura come violazione dell’art. 65 del Codice del consumo che vieta al professionista di vincolare il consumatore ad un’offerta che comporti un pagamento supplementare rispetto alle condizioni economiche concordate precedentemente, senza il consenso preventivo dello stesso.

L’adesione del cliente avrebbe dovuto essere esplicita, ecco il motivo principale del provvedimento dell’Antitrust.

Interessati anche i clienti contrattualizzati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 21 del 2014. Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, tale attivazione avrebbe comportato un indebito condizionamento contrattuale a danno del consumatore idoneo ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

In relazione a tale circostanza è da rilevare l’aumento di attività delle Compagnie, anche di grosso blasone, come quelle da poco interessate da provvedimenti dell’Antitrust o dell’Agcom, che consistono in unilaterali rincari automatici ed attivazioni di tariffe non richieste né accettate dal cliente.

Per il caso analizzato ora, si comunica che la Compagnia dovrà comunicare all’Antitrust entro un certo termine, l’effettiva sospensione della tariffa, pena l’applicazione di una sanzione che va da un minimo di 10 mila euro ad un massimo di 5 milioni di euro.

Si invita pertanto, l’utenza a prestare attenzione ad eventuali sms informativi o chiamate inoltrate da parte dalle Compagnie in cui viene descritta una nuova tariffa ed indicata una data di attivazione.

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di Avv. Andrea Ercolanelli – A.C.U. Umbria