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Città della Pieve. Impianto biomasse di San Donnino. Per il TAR “Regolare l’autorizzazione del Comune”

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(Comunicato stampa)Lo scorso 8 Novembre il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) dell’Umbria si è espresso nel merito sul procedimento con cui il Comune ha autorizzato il privato che ne ha fatto richiesta  alla realizzazione di un impianto a biomasse in Loc. San Donnino a Città della Pieve. Il Tar rigettando il ricorso presentato da parte dell’Associazione Ecologista il Riccio e dell’Associazione di Volontariato per l’Ambiente Il Ginepro e da alcuni cittadini ha decretato di fatto la regolarità dell’operato dell’amministrazione comunale.

Il Tar ha rigettato in toto la richiesta di annullamento della determinazione del Settore Area Tecnica del Comune di Città della Pieve n.11 de 18.09.2017 avente ad oggetto “Dichiarazione di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili biomasse e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenzialità di 199 Kwe  relativa all’impianto realizzato in Voc. San Donnino”, stabilendo che  la procedura abilitativa semplificata  è legittima.

Nello specifico il TAR ha sancito che:

  1. Nessuna preventiva informativa e coinvolgimento amministrativo doveva essere aperto con la   Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, ricadendo l’impianto in un’area che non è sottoposta a vincoli paesistici e non è classificata come zona di interesse archeologico.
  2. Tutti i pareri necessari erano presenti nell’istruttoria ivi compreso il parere tecnico ambientale di Arpa Umbria.
  3. Non pertinente è infine risultato il generico richiamo al principio di “precauzione“ proprio in considerazione dell’ adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale, delle migliori  tecniche e pratiche di garanzia sostanziale per la tutela della salute e dell’ambiente, a partire dall’autorizzazione fino all’attività di monitoraggio continuo dei dati provenienti dall’analizzatore installato nel camino di emissione dell’impianto richiesto con specifica ordinanza sindacale. Si rammenta infatti come l’ ordinanza n.138 del 13.12.2017 ha imposto una serie di prescrizioni  a tutela della salute pubblica, avviando controlli mirati sulla qualità dell’aria, sulle emissioni prodotte dall’impianto, sull’adozione delle migliori pratiche per l’abbattimento e la depurazione dei fumi e sulla disponibilità del materiale ligneo – cellulosico.

Il  Tar, con la sentenza del 08.11.2018, ha messo in evidenza che il principio di prevenzione pur normato, non possa in alcun modo  precludere attività produttive solo sul presupposto che da queste possa derivare un astratto pericolo alla cittadinanza.  Questo principio esige  rigorosamente che il pregiudizio non sia solo astrattamente configurato  ma  concreto per evitare allarmi e distrazione delle coscienze.

La sentenza riconosce quindi la bontà dei comportamenti dell’Amministrazione Comunale che ha sempre improntato la sua attività ad un’azione responsabile e analitica, offrendo sempre garanzie sostanziali, in punto di salute e di ambiente, mettendo sempre al primo posto i suoi cittadini. A tale proposito preme infine sottolineare come i dati analitici sinora acquisiti confermano una sostanziale validità dei sistemi di trattamento delle emissioni con valori sempre abbondantemente entro i limiti.

Ufficio Comunicazione Comune di Città della Pieve.