Home Argomenti Ambiente Città della Pieve. Imnpianto biomasse. Il Comune modifica il regolamento di igiene

Città della Pieve. Imnpianto biomasse. Il Comune modifica il regolamento di igiene

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(Dal Giornale on line del Comune)Approvate nel consiglio comunale di sabato 25 Novembre, con il voto della maggioranza, importanti modifiche dal regolamento locale di igiene che consentono di avere maggiori tutele rispetto alla realizzazione ed all’esercizio di impianti a biomasse come il cogeneratore alimentato a cippato che privati stanno costruendo in loc. San Donnino. Questo provvedimento fortemente voluto dall’Amministrazione consentirà all’Ente di avere maggior “voce in capitolo” rispetto ad una materia per la quale ad oggi non era necessario il parere del Comune.

In particolare viene introdotto un articolo unico di cui si riporta di seguito il testo integrale:

Art. 167

Ai fini dell’applicazione degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (Regio Decreto 27/7/34 n. 1265) Qualora vengano avviati procedimenti per la realizzazione di impianti ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 l’Ufficio Tecnico comunale, all’atto di ricevimento dell’istanza o della dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PASS), provvederà a darne immediata comunicazione al Sindaco. La medesima comunicazione riguarda anche i procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione unica inoltrata all’Ente competente, di cui l’ufficio tecnico sia venuto a conoscenza.

In caso di impianti destinati al trattamento rifiuti di cui ai punti 100 e 101 lettera B del D.M. 5 settembre 1994, il Sindaco provvederà a darne comunicazione al Consiglio comunale entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell’Ufficio Tecnico di cui al punto precedente.

La modifica introdotta nel Regolamento Locale di Igiene:

* qualora dovessero pervenire nuove richieste per l’ attivazione di impianti di analoga tipologia, consente da subito di assoggettare tali richieste e subordinarle agli adempimenti di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. a tutela della salute pubblica;

* per qualsiasi richiesta di realizzazione di impianti di trattamento rifiuti (comprese le modifiche di impianti esistenti non destinati inizialmente a trattare rifiuti) obbliga una comunicazione immediata al Sindaco che a sua volta deve riferire delle richiesta entro 30 gg. al Consiglio Comunale;

* anche per l’impianto in fase di realizzazione, evidenzia di come il sindaco, utilizzando tale norma, possa subordinare l’avvio dell’esercizio all’adozione di cautele da prescriversi, nell’interesse della saluta pubblica, sulla base delle indicazioni che in tal senso saranno richieste agli organi di controllo che peraltro hanno già espresso i relativi pareri (ARPA – USL). E questo al momento solo dopo che l’impresa avrà fatto la comunicazione prevista con il preavviso di 15 gg. prima dell’avvio.

Sin d’ora quindi si prevede di richiedere e concordare con gli organi preposti al controllo l’espletamento di tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie a garantire che il funzionamento dell’impianto non sia in alcun modo di nocumento per la salute pubblica. Rassicurazioni in materia derivano dal fatto che si tratta di un impianto che utilizza fonti rinnovabili e che impiega materiale ligneo proveniente dall’attività di manutenzione boschiva e fluviale nel territorio umbro con alto valore quindi di compatibilità e sostenibilità ambientale.