Home Argomenti Economia Castiglione del Lago. Confcommercio Trasimeno ” Nota sull’ipotesi di Variante al PRG”

Castiglione del Lago. Confcommercio Trasimeno ” Nota sull’ipotesi di Variante al PRG”

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Confcommercio, nel prendere positivamente atto dell’apertura della concertazione e del rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale “art. 13 Testo unico in materia di commercio”, nel merito della proposta di variante intende esprimere, in quanto trattasi di materia attinente la programmazione commerciale, il parere dell’associazione di categoria, nel rispetto del ruolo riconosciuto alla nostra organizzazione dalla legislazione nazionale e regionale.

La questione del rapporto fra pianificazione urbanistica e programmazione commerciale è problema sempre aperto. Lo era ai tempi della legge 426/71, quando le procedure erano gestite in maniera distinta da uffici diversi, con inevitabili contraddizioni e spesso stridenti contrasti.

Il nuovo ordinamento stabilito con il Dlgs 314/98 ha introdotto l’obbligo della integrazione fra i due atti, strumento urbanistico e programmazione regionale/comunale del commercio. L’art. 6 del suddetto decreto legislativo (Programmazione della rete distributiva) al comma 2 recita “le regioni fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

  1. le aree da destinare agli insediamenti commerciali ……………..……………..
  2. i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali ………………….
  3. i vincoli di natura urbanistica ……………….……………
  4. la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione inerenti l’immobile o il complesso di immobili e dell’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità”.

Nel rispetto della suddetta normativa la Legge Regionale all’art. 11 (Programmazione comunale) comma 1 stabilisce: “I comuni…………………….adottano, previa concertazione di cui all’articolo 13, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento di tutte le attività commerciali ……………………….Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali ……………………………………

Il comma 2 dello stesso art. 11 recita: “i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, anche in relazione a singole varianti, nel rispetto della normativa di governo del territorio,…………. e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano:

  1. le aree da ritenersi sature ……………………..
  2. le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, …………

Da quanto esposto il concetto di correlazione fra gli strumenti di programmazione urbanistica e commerciale, stabilito dal Dlgs 114/98 e disciplinato dalla Legge Regionale, è fondamentale per programmare un sistema distributivo del commercio equilibrato.

In ragione di quanto esposto nel precisare che Confcommercio sulla materia non ha mai espresso contrarietà alle scelte dell’amministrazione, per quanto riguarda la proposta di variante la nostra organizzazione nell’esprimere un parere, puramente consultivo, ritiene che la variante, se adottata, dovrà essere inserita nella programmazione generale del commercio che ci auguriamo venga assunta come priorità dalla prossima amministrazione.

Confcommercio prenderà atto delle eventuali delibere adottate astenendosi da osservazioni formali e/o impugnative in via amministrativa.

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